Panoramica sulla norma antiriciclaggio, il professionista sempre più garante del mercato.
Il testo di riferimento per l’adeguamento è il Decreto Legislativo n.231 del 2007, che recepisce ed attua le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE.
La norma prevede che i soggetti obbligati, individuati all’articolo 3 quali ad esempio:
- Banche
- Poste
- Società di intermediazione mobiliare
- Professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria come ad es. commercialisti, notai, avvocati e consulenti del lavoro etc.
adottino le misure prescritte e volte alla tutela dell’integrità del sistema economico e finanziario.
Per il professionista, considerato dal legislatore attore fondamentale nella prevenzione alle distorsioni del mercato, significa adottare strumenti e procedure volte alla determinazione del rischio delle operazioni/dei rapporti professionali che instaura con i propri clienti, oltre strumenti e procedure per espletare l’adeguata verifica.
La determinazione del rischio è un’analisi che deve portare ad un risultato attestato da parametri e dimostrabile. La norma prevede tale adempimento nel capo IV, agli artt. 14- 15- 16.
Strettamente connessa alla determinazione del rischio c’è l’adeguata verifica, fase normata dagli articoli 17 e seguenti.
Cosa è l’adeguata verifica ?
L’adeguata verifica è la verifica del cliente, fatta sulla base di documenti, dati o informazioni ottenute da fonti affidabili.
Passaggio fondamentale dell’adeguata verifica è l’identificazione del titola effettivo, definito all’art. 1 comma 2 lettera pp: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.
È il titolare effettivo il perno dell’operazione quindi anche delle operazioni di adeguata verifica.
Raccolta la documentazione questa va conservata e d aggiornata.
Nel processo di adeguamento anche il cliente è coinvolto, tanto che ci sono degli obblighi ben definiti in capo a lui. L’art. 22 prevede, tra le altre cose, che il cliente fornisca sotto la sua responsabilità informazioni certe e veritiere.
Qualora ci fossero dei sospetti circa la limpidezza dell’operazione o su uno o piu dei soggetti coinvolti, il professionista dovrà procedere alla segnalazione all’organismo competente che in questo caso è la U.I.F. come prescritto dall’articolo 35.
L’adeguamento Antiriciclaggio, quindi, coinvolge molti attori del sistema economico, ciascuno dei quali si muove ad un livello del mercato.
Gli operatori chiamati all’adeguamento devono operare secondo le proprie caratteristiche e competenze professionali tutelando cosi se stessi e la propria clientela.