Come individuare i titolari effettivi durante l’adeguamento antiriciclaggio, professionista-cliente un rapporto che semplifica l’adeguamento.
L’adeguamento antiriciclaggio descritto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n 231(D.Lgs 231/07), ha come punto focale l’individuazione dei Titolari Effettivi.
Il titolare effettivo è, secondo quanto stabilito all’articolo 1, comma 2, lettera pp: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Il titolare effettivo è il soggetto che risponde alla domanda: a chi giova l’operazione o il rapporto che si sta instaurando?
- Se si tratta di una persona fisica sarà il soggetto che opera per proprio interesse, altrimenti la persona nel nome della quale si agisce.
- Se si tratta di persona giuridica è necessario individuare la proprietà sociale, quindi in favore di chi sta operando la società.
Per stabilire in modo efficacie chi è il titolare effettivo è necessario rispettare i parametri indicati dalla norma all’articolo 20: Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.
L’individuazione del titolare effettivo deve quindi seguire una prassi ben definita, volta all’individuazione della o delle persone fisiche cui è attribuibile la proprietà dell’ente.
- Primo parametro è la partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, anche sotto forma di proprietà indiretta.
- Se non è possibile stabilire con certezza le quote di partecipazione, la titolarità si individua in capo a chi ha la maggioranza dei voti in assemblea o è comunque in grado di influenzarla.
- Nei casi di persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono titolari effettivi i beneficiari, i fondatori, chi ha poteri di rappresentanza e la direzione.
- Qualora i criteri oggettivi previsti dalla norma non determino con certezza la titolarità effettiva, questa deve essere attribuita ai soggetti che secondo i propri assetti organizzativi e statutari esercitano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.
L’individuazione dei Titolari effettivi richiede una buona conoscenza del cliente e l’accesso ad informazioni che presuppongono un rapporto fiduciario tra il soggetto sottoposto a verifica e soggetto espletante.
L’individuazione dei titolari effettivi è presupposto necessario per il corretto inquadramento dell’operazione e l’eventuale intervento da parte del professionista in caso di rischio.
Il professionista che ha un buon rapporto con la propria clientela svolgerà gli adempimenti in maniera semplice e veloce. Avrà accesso a maggiori informazioni ed in minor tempo, garantendo un sempre piu alto standard di rispondenza tra la realtà aziendale verificata e i report di adeguamento prodotti.
La norma non chiede al professionista di indagare, sostituendosi agli organi preposti, gli aspetti organizzativi dei propri clienti; ma chiede di svolgere al meglio il proprio lavoro e registrare le proprie evidenze ed osservazioni sul cliente, applicando le proprie funzioni e competenze.
L’individuazione del titolare effettivo è quindi anche momento utile al professionista per conoscere meglio il futuro cliente nel momento della valutazione delle opportunità di accettare l’incarico o meno.
Riportiamo l’articolo 20 D.lgs 231/07 mella sua interezza.
- Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
- Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
- Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
- I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo